La Riforma del Fondo
  • 20 dicembre 2023

La Riforma del Fondo "centrale" di Garanzia PMI è in Gazzetta Ufficiale

Con la legge 191/2023 di conversione del D.L. 145/2023 -Decreto "anticipi”- è stata ufficializzata la mini-riforma (valida per il solo Anno 2024) del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'Art. 2, co. 100, lett. a) della Legge 662/1996.

L’entrata in vigore della nuova normativa è datata 1° gennaio 2024, per la quale si attende una Circolare di MCC che dia atto delle modifiche apportate alle Disposizioni Operative del Fondo.

 

Dalla collaborazione tra il MIMIT-Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sotto la regìa dell'on. Bitonci, e le principali Associazioni di rappresentanza imprenditoriale, è scaturito un testo di "riforma" che riguarda l'operatività del FCG per il solo anno 2024 e che riconosce una percentuale di copertura della garanzia pubblica più bassa per le imprese che si trovano nelle fasce 1 e 2 di valutazione (imprese cioè che godono di un buono/ottimo standing creditizio e che quindi non necessitano di "sostegno" pubblico nell'accesso al credito), nonché alcune importanti aperture per i Confidi, in forma di soggetti "autorizzati" secondo le D.O.

Tra le novità di maggior interesse si possono evidenziare:


 l’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale (impresa) viene elevato a euro 5 milioni, per l'anno 2024 ;

 le percentuali di copertura della garanzia del Fondo, a fronte di una semplificazione, riguardano sia la garanzia diretta che la riassicurazione e sono così schematizzabili:

o 55% per operazioni di Liquidità (sia rateale che non rateale) in fascia 1 e 2 del modello di valutazione;
o 60% per operazioni di Liquidità (sia rateali che non rateali) rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;

80% per operazioni aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di Investimento,

o 80% per operazioni a importo ridotto
o 80% per operazioni in favore di startup (imprese costituite o attive da non oltre 3 anni), 

o 80% per operazioni di Microcredito;

o esclusione delle imprese in fascia 5, se non per operazioni di importo ridotto e/o in operatività c.d. Tripartita (solo con Confidi); 

o 50% per operazioni aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari;


per le operazioni di importo ridotto è previsto l’innalzamento della soglia a € 40mila dell’importo massimo per tutte le operazioni (attualmente a € 25 mila) ammesse al Fondo senza valutazione del merito di credito. Per i Confidi e/o i Fondi di garanzia soggetti autorizzati, l’innalzamento del valore dell’operazione finanziaria è fino a 80 mila euro. Per le operazioni a importo ridotto, il Fondo di Garanzia copre tutte le operazioni con una garanzia o una riassicurazione parametrata all'80%, sono incluse anche le imprese in fascia 5 e non è richiesta valutazione del merito di credito (con il modello valutativo di cui alla parte IX delle D.O. del Fondo);

 le commissioni di garanzia sono azzerate per le microimprese - come definite dall'Allegato I al regolamento UE n.651/2014, mentre sono fissate in misura di:

   - 0,50% per le piccole imprese,

   - 1,00% per le medie imprese all’1%,

   - 1,25% per le small/mid cap a 1,25%;

   come sempre, esse sono calcolate sull’importo garantito dal Fondo;

 la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, sarà dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta, solo qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie non perfezionate superi la soglia del 5% rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non sarà dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario. Per le operazioni di riassicurazione/controgaranzia tale commissione non si applica;

 sono ammessi alla garanzia del Fondo anche gli Enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, per operazioni finanziarie fino a euro 60.000,00 senza modello di valutazione;

 per le operazioni di microcredito per gli intermediari finanziari iscritti all’elenco ex art. 111 TUB, l’innalzamento dell’importo è fino a 50.000 euro con una garanzia o una riassicurazione standard parametrata all’80%;

 nella operatività per portafogli, il taglio minimo del singolo bond garantitibile scenderà da 2 milioni di euro a 500 mila euro;

nel limite del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo di Garanzia saranno ammesse al Fondo anche le small/mid cap (imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499) alle seguenti operazioni:
- operazioni di liquidità sia rateali che non rateali: 30% di garanzia;
- operazioni di investimento e start up: 40% di garanzia (ferma restando l’esclusione delle imprese in fascia 5 del modello di valutazione se non rientranti in Tripartita e/o in importo ridotto).
Per questa tipologia di imprese le commissioni di accesso una tantum saranno pari all’1,25% dell’importo garantito;

 è costituito un Comitato Consultivo sul Fondo di Garanzia che comprenderà anche le rappresentanze delle Banche, degli operatori sul microcredito e dei Confidi: nel Consiglio di Gestione siederanno invece solo i membri designati dalle Pubbliche
Amministrazioni.