La Riforma del Fondo di Garanzia per le PMI

Per le richieste di ammissione presentate a partire dal 15 marzo 2019 sono previste le nuove Disposizioni operative che danno attuazione alla riforma del Fondo di Garanzia per le PMI [FdG] secondo quanto previsto dal D.M. 6 marzo 2017.

Tra le principali novità:

  • la ridefinizione delle modalità d’intervento che vengono articolate in GARANZIA DIRETTA, RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA;
  • l’applicazione all’intera operatività del Fondo di modello interno di valutazione basato sulla PD delle imprese beneficiarie;
  • la ridefinizione delle misure di copertura e di importo massimo garantito;
  • l’introduzione delle operazioni a “rischio tripartito”.

Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari bancari e finanziari italiani.

Nella Fermata 14 a Sali a Bordo vedremo nel dettaglio come funziona la concessione della garanzia Statale a seguito della recente riforma.

PERCHÉ si è resa necessaria una Riforma del Fondo

La Riforma del Fondo Motivi e Pilastri

Gli OBIETTIVI della Riforma del Fondo

Nuovi Obiettivi della Riforma del Fondo

Il nuovo MODELLO DI RATING

Modello di rating

Il nuovo MODELLO DI RATING: le NUOVE SOLUZIONI INFORMATICHE

Modello di rating nuove soluzioni informatiche

Il nuovo MODELLO DI RATING: l'atteso AMPLIAMENTO delle imprese ammissibili

Modello di rating: apliamento imprese ammissibili

Il nuovo MODELLO DI VALUTAZIONE

Nuovo modello di valutazione

Le nuove MODALITÀ DI INTERVENTO

A partire dal 15 marzo 2019 il Fondo di Garanzia per le PMI interviene - ed è qui una delle novità più rilevanti - con 3 distinte modalità a garanzia delle operazioni finanziarie:

  • GARANZIA DIRETTA: è la garanzia pubblica concessa direttamente ai SOGGETTI FINANZIATORI.
  • CONTRO-GARANZIA: è la garanzia pubblica concessa ai SOGGETTI GARANTI, a condizione che questi ultimi abbiano rilasciato anch’essi una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e riferibile ad una singola operazione finanziaria. La controgaranzia è attivabile dai Soggetti Finanziatori (Banche, Intermediari Finanziari) in caso di c.d. “doppio default”, cioè dell’Impresa beneficiaria e del soggetto Garante.
  • RIASSICURAZIONE: è il reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già pagato dai SOGGETTI GARANTI ai SOGGETTI FINANZIATORI.

Vedremo a breve quanto è rilevante per i Confidi “Autorizzati” questa nuova modalità di garanzia.

Una nuova MODALITÀ DI COLLABORAZIONE Banche+Confidi (autorizzati)

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE Banche+Confidi MODALITÀ DI COLLABORAZIONE Banche+Confidi

 La GARANZIA DIRETTA: Copertura Massima

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE Banche+Confidi

La quota di COPERTURA MASSIMA del Fondo di Garanzia è data dal prodotto tra:

  • la misura della GARANZIA concessa dal Soggetto Garante (Confidi) (max 80% dell’importo finanziato con l’operazione)
  • e la misura della RIASSICURAZIONE concessa dal Fondo (max 80% dell’importo garantito dal Soggetto Garante

Il Fondo rilascia una Riassicurazione ed una Controgaranzia in egual misura, ma nel caso di “CONFIDI AUTORIZZATI” la CONTROGARANZIA è sempre pari al 100%: da ciò consegue la possibilità per la Banca (Soggetto finanziatore) la possibilità di portare a PONDERAZIONE “0” l’intero importo del finanziamento garantito dal Confidi (massimizzazione di beneficio nella capital optimization dell’operazione finanziaria).

ESCLUSIONI dal Modello di valutazione:

“Start-up”: i soggetti beneficiari finali costituiti o che hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione.

“Start-up innovative”: le imprese, di piccola e media dimensione, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

“Operazioni di microcredito”: i finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari finali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dal Titolo I del DM MEF 17 ottobre 2014, n. 176.

“Operazioni finanziarie di importo ridotto”: le operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a euro 35.000,00 qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato.

“Operazioni a Rischio tripartito”: si tratta di un “process” speciale, riservato ai Confidi Autorizzati, per operazioni di importo fino a € 120.000 (per impresa), con Garanzia rilasciata dal Soggetto Garante pari al 67% dell’importo del finanziamento.

NOVITA’ OPERATIVE in generale

Rispetto alle Disposizioni Operative precedenti cambiano le OPERAZIONI AMMISSIBILI con riferimento a:

  • le operazioni di CONSOLIDAMENTO e RINEGOZIAZIONE su stessa Banca o stesso Gruppo bancario sono ammesse solo su linee già garantite in precedenza dal FdG;
  • le operazioni MISTE (investimenti e liquidità) sono ammesse nella misura in cui la componente di liquidità non ecceda il 40% dell’importo del finanziamento e le relative «spese» dovranno comunque essere riconducibili al Progetto di investimento;
  • sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire PEGNI su denaro o su valori mobiliari;
  • per le operazioni finalizzate a INVESTIMENTO è prevista la copertura del FdG sempre al 80%, indipendentemente dalla fascia di Rating dell’impresa;
  • una quota del finanziamento - comunque non superiore al 40% dello stesso – può avere ad oggetto il capitale circolante ma che deve essere strettamente connesso alla realizzazione del medesimo Progetto di investimento;
  • il Progetto di investimento deve essere completato entro 3 anni dalla data della prima erogazione del finanziamento (perfezionamento);
  • i soggetti beneficiari finali hanno l’onere di conservare la documentazione comprovante la realizzazione dell’investimento e di trasmettere la stessa in caso di richiesta da parte del Gestore del FdG in fase di controllo documentale o di escussione;
  • nel caso in cui:

    • l’investimento non venga realizzato entro detto termine,
    • non sia rispettato l’obbligo di conservazione/trasmissione della Documentazione,
    • è disposta la revoca del beneficio in capo al soggetto beneficiario, permanendo però l’efficacia della garanzia nei confronti del soggetto richiedente;
  • i soggetti beneficiari finali devono predisporre una Relazione Finale, firmata dal legale rappresentante e contenente l'elenco degli impieghi del finanziamento garantito, la descrizione delle eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al programma di investimento presentato, l'attestazione dell'avvenuto avvio dell'attività prevista, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati;
  • ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie:
    • a) devono essere direttamente finalizzate all’attività d’impresa;
    • b) non devono essere finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già-garantiti dal Fondo;
    • c) devono avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione e/o da altra documentazione relativa all’operazione finanziaria. In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente e/o del soggetto finanziatore;
    • d) non devono essere a favore di attività connesse all’esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
    • e) non devono essere deliberate dal soggetto finanziatore da più di 6 mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;
    • f) nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla garanzia diretta, non devono essere già deliberate dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia;
    • g) nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, non devono essere assistite dalla garanzia del soggetto garante rilasciata da più di 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;
  • solo in presenza di riassicurazione Confidi è possibile presentare richiesta di intervento del FdG anche per operazioni finanziarie già perfezionate.
    • Nel caso di perfezionamento nella misura inferiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia, a pena di decadenza della garanzia, devono essere effettuati i seguenti adempimenti:
    • a) nel caso di operazioni finanziarie senza piano d’ammortamento, entro il termine di 4 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione, l’operazione finanziaria deve essere perfezionata dal soggetto finanziatore in misura pari o superiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia;
    • b) nel caso di operazioni finanziarie con piano d’ammortamento (incluse le operazione di locazione finanziaria mobiliare), l’operazione finanziaria deve essere perfezionata dal soggetto finanziatore in misura pari o superiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione;
    • a pena di decadenza della garanzia, deve essere comunicata al Gestore del Fondo, la data del perfezionamento entro il termine di 3 mesi dalla medesima data del perfezionamento.
    • Nel caso di perfezionamento nella misura pari o superiore al 25% dell’importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia, il soggetto garante deve comunicare al FdG entro 3 mesi dal perfezionamento la data di effettiva erogazione/messa a disposizione dell’importo concesso;
  • nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata, il soggetto richiedente versa al Fondo una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento).