DL Sostegni-bis: novità in materia di credito e liquidità PMI (ma anche Midcap e Imprese)
  • 28 maggio 2021

DL Sostegni-bis: novità in materia di credito e liquidità PMI (ma anche Midcap e Imprese)

Articolato e "di sostanza" l'impatto del DL Sostegni-bis [n. 73/2021, in vigore dal 26 maggio] su credito e liquidità alle Imprese, con circa 9/MLD di euro, sui 40 attivati dal Decreto.

Diversi gli ambiti di intervento, molto attesi in particolare per le PMI, su:

  • proroga della moratoria-di-legge per PMI su affidamenti e finanziamenti (si veda al riguardo la News precedente);

  • proroga delle misure straordinarie del Fondo di Garanzia PMI fino al 31 dicembre 2021, anche se con novità di rilievo;

  • misure per le Midcap e le Imprese di maggiori dimensioni.

Si evidenzia che, per l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. Sostegni-bis, riguardanti in particolare il funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI, tenuto conto che la loro applicazione è subordinata alla approvazione preventiva da parte della Commissione europea, sarà necessario attendere una circolare informativa da parte del soggetto gestore del Fondo, ovvero MCC.

Procediamo con ordine.

La normativa di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (per brevità, anche FCG) prima del DL Sostegni-bis

Con il DL Liquidità [n. 23/2020]  art. n. 13, sono state introdotte una serie di misure straordinarie per l'accesso al FCG:

  • innalzando l'importo massimo garantito per impresa da 2,5 milioni a 5/MLN di euro,
  • ampliando la platea di imprese beneficiarie dello strumento,
  • semplificando le misure di accesso, limitando l'applicazione del modello interno di Rating e sospendendo la valutazione di andamentale (pur escludendo le imprese in difficoltà o quelle già classificate a sofferenza ante-Covid),
  • prevedendo la gratuità della garanzia del Fondo;
  • introducendo la possibilità del Fondo Centrale di rilasciare garanzia su operazioni di Rinegoziazione (c.d. Lettera "e") a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25%;
  • prevedendo l'allungamento automatico delle garanzie del Fondo già in essere per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata - anche in autonomia – dal soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario);
  • eliminando la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
  • introducendo l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo-ridotto e con garanzia statale al 100% (prima fino fino a 25.000 euro concessi a Micro e PMI, inclusi Professionisti e Lavoratori Autonomi titolari di partita iva la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19 -c.d. Lettera "m"- poi esteso a 30mila euro);
  • potenziando l'intervento dei Confidi per le operazioni di importo fino a euro 800mila;
  • innalzando la garanzia del Fondo su Portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia (art. n. 13, comma 2).

Il c.d. DL Agosto (n. 104/2020) ha ampliato ulteriormente i beneficiari potenziali dell'operatività FCG alle aziende:

  • ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale,
  • che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti 
  • o hanno presentato un piano in tal senso,

sotto condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni:

  • non siano classificabili come esposizioni deteriorate,
  • non presentino importi in arretrato
  • e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

L’impianto straordinario di operatività del Fondo di Garanzia PMI è stato prorogato al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2020 (L. n.178/2020), che ha anche previsto una extra-durata a 15 anni per i finanziamenti di cui alla lettera m) dell'art. 13 comma 1 del DL Liquidità - cioè i finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di Micro, PMI, Professionisti, Titolari di P.Iva, danneggiati dall'emergenza da Covid-19.

 

Cosa cambia ora con il DL Sostegni-bis

I] Novità per le Richieste (M-PMI) dal 1° Luglio 2021, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea

Le Micro e PMI, Professionisti e i titolari di partita Iva possono beneficiare, o continuare a beneficiare, delle misure straordinarie del Fondo di Garanzia per le PMI fino al 31 dicembre 2021, con uno stanziamento di risorse che sfiora i 2/MLD di euro:

  • copertura confermata al 100% per i finanziamenti in essere fino a euro 30mila e confermata al 90% per i finanziamenti in essere di importo superiore nei casi di allungamento della durata, dagli attuali 6 anni, fino a dieci anni;
  • le regole cambiano per i finanziamenti richiesti dopo il 30 giugno:
    1. dal 1° luglio il DL prevede una riduzione della garanzia statale in caso di allungamento della durata del debito oltre i 6 anni, ma fino ad un massimo di 10 anni,

    2. garanzia statale che passa dal 100% al 90% per i prestiti entro la soglia di 30 mila euro e dal 90% all’80% per quelli di importo superiore a 30 mila euro;

    3. le imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499 (sono le c.d. Midcap) non possono più ottenere garanzie su singole operazioni (anche se la richiesta è stata presentata prima del 26 maggio), ma solo su portafogli di nuovi finanziamenti;

    4. per gli Enti del Terzo settore (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), si apre la possibilità di presentare richieste di garanzia per finanziamenti di importo fino a 30mila euro e di durata massima di 15 anni.

 

II] Novità per le Imprese di maggiori dimensioni

A.] Il DL Sostegni-bis proroga al 31 dicembre 2021 lo strumento c.d. GARANZIA ITALIA, previsto dal DL Liquidità per sostenere le imprese maggiori con garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, su finanziamenti alle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19 e che la legge di Bilancio 2021 ha potenziato consentendone l'impiego anche per rinegoziare o consolidare indebitamenti esistenti.

B.] Il DL Sostegni-bis introduce l'operatività FCG-su-PORTAFOGLI di operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento, presentati di imprese con organico non superiore a 499 dipendenti (Midcap); alla misura è destinato 1/MLD di euro per l’anno 2021 a valere su sezione speciale del FCG. 

In deroga all'attuale disciplina del Fondo, il DL Sostegni bis stabilisce che per le garanzie su questi portafogli di nuovi finanziamenti:

  • l’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro,
  • i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
  • i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
  • il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
  • la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
  • la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
  • in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
  • la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

 

C.] Il DL Sostegni-bis introduce una nuova misura per sostenere l’accesso a CANALI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Nell’ambito del Fondo Centrale di Garanzia è istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su PORTAFOGLI DI OBBLIGAZIONI, che siano emesse dalle imprese ammesse a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2 e 8 milioni di euro, ma sarà un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a stabilire modalità e condizioni per la concessione della garanzia, cui sono destinati, in fase di prima applicazione, 100/MLN di euro per l’anno 2021 e 100/MLN per l’anno 2022.

 

D.] ACE Innovativa e detassazione del capital gain startup innovative

Per favorire la PATRIMONIALIZZAZIONE delle imprese, il DL Sostegni-bis stanzia 2/MLD di euro per finanziare un regime transitorio straordinario della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in un credito d’imposta compensabile per il 2021.

Uno stanziamento da 1,6/MLD è invece diretto a favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi, portando a 2/MLN di euro il limite annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili.

Nel pacchetto anche la norma in base alla quale le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione.

 

Il testo del DL n. 73/2021 Sostegni-bis in Gazzetta Ufficiale