DL
  • 23 marzo 2021

DL "Sostegni" n.° 41/2021 : ampliati i limiti degli Aiuti di Stato alle Imprese nel c.d. Temporary Framework

Il D.L. 41/2020 - D.L. "Sostegni"- opera su un duplice fronte in materia di Aiuti di Stato:

I) adegua la normativa italiana ai nuovi limiti ampliati dall’ultima modifica al TF-Temporary Framework europeo (Art. 28)

II) semplifica il calcolo dei plafond per le imprese riunite in gruppi (Art. 1).

 

I) Al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro alle ultime modifiche si è resa necessaria modifica della base giuridica nazionale.

In linea con l’ultimo emendamento al Temporary Framework, le modifiche riguardano principalmente la proroga delle misure di aiuto fino al 31.12.2021e l’innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti.

Nello specifico:

Nel caso di aiuti di importo limitato (misura 3.1 del TF) si prevede una soglia di:

  • 1,8 Milioni di EUR per le imprese (in precedenza 800.000 EUR),
  • 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR)
  • e 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR).

Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) é stata, aumentata la soglia fino a 10 Milioni di euro.

Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l’economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

Inoltre, gli enti richiamati potranno aumentare gli importi da concedere alle imprese, nei limiti delle nuove soglie, per garantire un effettivo ristoro dalle suddette conseguenze.

 

II) I calcoli "di gruppo" vengono semplificati e restringono alle sole aziende soggette a rapporti di controllo.

Il DL Sostegni riallinea la normativa nazionale alle regole europee nella disciplina del calcolo dei plafond per le imprese apparteneti a gruppi.

L’articolo 1 del nuovo decreto riporta fedelmente alla disciplina comunitaria, senza dubbi interpretativi:

nella pratica la nozione di «impresa collegata»  -cui è correlato l’obbligo di sommare tutti gli aiuti di Stato utilizzati dalle aziende facenti parte un possibile gruppo- scatta solo quando c’è il controllo giuridico da parte della impresa-capofila,

quindi ai sensi della normativa europea (Raccomandazione 2003/361/CE), nei casi di:

  1. un’impresa, nei confronti di un’altra, ha la maggioranza del diritti di voto degli azionisti,
  2. ha il diritto di nomina o revoca degli organi amministrativi e di controllo di un’altra impresa,
  3. ha un’influenza dominante per contratto o clausole statutarie
  4. oppure, infine, ha il controllo della maggioranza dei diritti di voto da sola o in virtù di un accordo con altri azionisti.

 

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Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Temporary Framework) con l’obiettivo di garantire sostegno alle economie del mercato interno.

Il Temporary Framework è stato emendato 5 volte; da ultimo, la modifica del 28 gennaio 2021 ha prorogato al 31/12/2021 la vigenza delle regole in deroga ed incrementato i massimali d’aiuto.

 

Di seguito la cronologia e la denominazione degli interventi posti in essere da marzo 2020 a gennaio 2021.

Il 19 marzo 2020 la Commissione adotta il Temporary Framework (TF) prevedendo le seguenti misure:

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (dalla seconda modifica si chiameranno aiuti di importo limitato)

3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

3.3. Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti

3.4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari

3.5. Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

Il 3 aprile 2020 è stata adottata una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi. Sono state previste le seguenti ulteriori misure:

3.6. Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19

3.7. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

3.8. Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19

3.9. Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali

3.10. Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

L’8 maggio 2020 è stata introdotta la seconda modifica - 3.11. Misure di ricapitalizzazione - con cui la Commissione integra i tipi di misure già contemplati dal TF, stabilendo criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono ricapitalizzare e fornire debito subordinato alle imprese in difficoltà, preservando nel contempo la parità di condizioni nell'UE.

Il 29 giugno 2020 la CE adotta la terza modifica al TF offrendo agli Stati membri la possibilità di adottare forme di sostegno pubblico a favore di tutte le microimprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019 purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Il 13 ottobre 2020 la CE adotta il quarto emendamento al TF - 3.12. Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti - con il quale proroga al 30 giugno 2021 la validità del TF, consente misure di ricapitalizzazione per altri tre mesi, fino al 30 settembre 2021 e introduce una nuova misura per sostenere le imprese che hanno subito un calo del fatturato nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2021, di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di € per impresa.

Il 28 gennaio 2021 con il quinto emendamento al TF la CE ha prorogato tutte le misure fino al 31 dicembre 2021 e sono stati più che raddoppiati i massimali di aiuto per le misure di cui al 3.1. aiuti di importo limitato:

  • 225.000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 EUR),
  • 270.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 EUR)
  • e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800.000 EUR).

E' stata, infine, aumentata la soglia per gli aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del TF) fino a 10 Milioni di euro.