Miniproroga in arrivo, ma la Riforma è già in atto e impatta su organizzazione e gestione delle PMI
  • 24 febbraio 2020

Miniproroga in arrivo, ma la Riforma è già in atto e impatta su organizzazione e gestione delle PMI

In attesa del decreto correttivo sulla Crisi d'impresa, che ha iniziato settimana scorsa il suo iter parlamentare, il Decreto "Milleproroghe" 2020 (D.L. 162/2019, già approvato alla Camera lo scorso 19/02 e da approvare al Senato entro il prossimo 29/02) modifica - in positivo -  i termini per la nomina degli Organi di controllo nelle società SRL.

Il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo era fissato al 16 dicembre 2019: con il "MIlleproroghe" il termine è più idoneamente indicato nella data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Ricordiamo qui che la Revisione legale o la dell’organo di controllo non è prevista per tutte le SRL, ma solo per quelle che - diverse dall c.d. "microimprese" - presentano i requisiti fissati dall'art. n. 379 del D.Lgs. 14/2019, che ha riscritto l'articolo 2477 codice civile prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la Società:

A) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

B) controlla altra società e quest'ultima è tenuta per legge alla revisione legale dei conti;

C) ha superato, per due esercizi consecutivi, ALMENO UNO dei seguenti limiti (ne basta 1 !):

1 - totale dell’ATTIVO dello stato patrimoniale: oltre 4 milioni di euro;

2 - RICAVI delle vendite e delle prestazioni: oltre 4 milioni di euro;

3 - DIPENDENTI occupati in media durante l’esercizio: oltre 20 unità.

Nota bene per le SRL con valori prossimi alle soglie indicate alla Lettera C): l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma viene a CESSARE quando, per tre (3 !) esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

QUINDI con la rinnovata scadenza le società a responsabilità limitata (SRL) e le società COOPERATIVE già costituite e che superano i LIMITI (lettere A-B-C) sopra indicati devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto  entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Lo stesso comma 3 dell’articolo 379 prevede che, ai fini della prima applicazione della norma, i due esercizi da considerare per la verifica dei limiti siano quelli precedenti la scadenza indicata al primo periodo dello stesso comma: ne consegue che, rispetto alla previsione normativa originaria, i due esercizi da considerare sono ora il 2018 e il 2019 e non più il 2017 e 2018.

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni di nuova formulazione legislativa.

SECONDA "MINI-PROROGA"

Siamo in attesa del decreto correttivo sulla Crisi d'impresa, ma l'entrata in vigore del decreto legislativo n.14/2019 (eccezion fatta per la riscrittura degli articoli del Codice Civile, già in vigore dal 16/03/2019) prevista dal testo originario per il 15 Agosto 2020 - cioè decorsi 18 mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - dovrebbe essere a breve differita al 15 febbraio 2021 per concedere più tempo a tutti i soggetti interessati dalla Normativa: Imprese in primis, ma anche Professionisti incaricati e "inacricandi" per il controllo, CCIAA per l'insediamento degli OCRI, istituzioni pubbliche (Agenzia Entrate, INPS, Agenti della riscossione) per le segnalzioni.

 

IN QUESTO CALENDARIO "un pò complesso", occorre tuttavia tenere ben presenti alcuni punti fermi della rinnovata Normativa:

I) La responsabilizzazione degli Amministratori

L'Art. n. 375 del D.Lgs. 14/2019 riscrive l’art. 2086 del codice civile.

Si passa da Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa:

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Alla nuova formulazione:

Art. 2086. Gestione dell’impresa.

  • L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
  • L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto:
    • organizzativo,
    • amministrativo
    • e contabile
    • adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,
    • anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale,
    • nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

II) L'Art. 378 del D.Lgs. 14/2019: riscrive gli artt. 2476, 2486 del codice civile. ATTENZIONE !

Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (inserito un nuovo ultimo comma)

  • Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 2486. Poteri degli amministratori (inserito un nuovo ultimo comma)

  • Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
  • Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
  • Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

III) La revisione legale sopra i 4 milioni di fatturato: vero, ma . . . 

  • All’articolo 2477 cod.civ., 6° comma, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” e sono aggiunte le seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.
  • art. 2409 cod.civ. Denuncia al tribunale da parte di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale od un ventesimo se quotate.