Moratorie PMI: dalle procedure
  • 20 febbraio 2021

Moratorie PMI: dalle procedure "automatiche" del D.L. Cura Italia (Art. 56) ai recenti orientamenti EBA

A un anno esatto dall’ avvio della pandemia alle Imprese italiane (M-PMI) tocca dover fare i conti con un regolatore bancario (europeo) che “spinge” per un ritorno alla normalizzazione procedurale, volto ad evitare una nuova ed improvvisa esplosione di NPE-Non Performing Exposures.

Le lezioni apprese dalle precedenti crisi in Area UE dello scorso decennio (2008-2009 e 2011-2013) hanno tutto il loro peso, ma occorre oggi forse un un sano pragmatismo ed una ampia gradualità nell’accompagnare le imprese in un percorso di normalizzazione e abbandono delle procedure di emergenza attivate negli ultimi 12 mesi.

 

Tra le prime misure di emergenza finanziaria per le M-PMI nel marzo 2020 il Governo italiano ha attivato con il Decreto Legge Cura Italia (D.L. n.18/2020) un impianto di moratoria e sospensione dei debiti bancari e finanziari che hanno permesso:

  • a Imprese e Professionisti (e Lavoratori autonomi titolari di partita Iva)
  • le cui esposizioni debitorie non fossero classificate - al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. Cura Italia, - come esposizioni creditizie deteriorate
  • e che avessero subito in via temporanea carenze di liquidità

di poter beneficiare di rilevanti misure di sostegno finanziario (D.L. n.18/2020, Art. 56 co.2 lett. a), b, c)), in maniera agevolata e si può dire automatica, in termini di:

  • sospensione della revoca delle linee a breve termine di apertura di credito in conto corrente e di anticipazione/smobilizzo commerciale,
  • proroga della scadenza dei prestiti-non-rateali,
  • sospensione dei rimborsi rateali e allungamento corrispondente dei piani di ammortamento.

 Ai sensi, infatti, del D.L. Cura Italia – Art 56 co.2:

a) le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del decreto legge, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al -la scadenza di norma è, per effetto di vari provvedimenti di legge, diventata- 30 giugno 2021;

b) i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del (la scadenza di norma è, per effetto di vari provvedimenti di legge, diventata) 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al -la scadenza di norma è, per effetto di vari provvedimenti di legge, diventata-30 giugno 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilasci di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza  prima del ((30 giugno 2021)) è sospeso sino al -la scadenza di norma è, per effetto di vari provvedimenti di legge, diventata-30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di  sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità', secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi  o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

 

Con il D.L. Agosto (articolo 65 D.L. 104/2020), quindi con la Legge di Bilancio 2021 (178/2020 Art.1, co.248), la moratoria ex lege ha visto due conferme ulteriori, con ridefinizione del termine di questo impianto di agevolazione finanziaria al 30 giugno 2021.

Entrambe le proroghe hanno confermato l’impianto automatico della agevolazione, che opera senza aggravi economici e senza formalità fatta salva la espressa rinuncia dell’impresa beneficiaria (da comunicarsi all’Istituto finanziatore entro il 31/01/2021, ovvero entro il 31/03/2021 per le sole imprese del comparto Turistico).

 

Il nuovo contesto regolamentare del 2021 in ambito Credito UE

A far data dal 1° gennaio 2021, in piena seconda ondata pandemica, entrano in vigore le nuove regole in materia di default (inadempienza bancaria) - si vedano contributi precedenti dedicati.

In un primo passaggio (settembre 2020) l’EBA-European Banking Authority ha confermato la possibilità per le banche di non classificare automaticamente gli affidamenti:

  • classificati in bonis
  • e oggetto di moratoria di legge

come crediti da classificare come esposizioni-oggetto-di-concessione (c.d. forbearance measures), con conseguenti maggiori accantonamenti da rilevare in conto economico per le banche finanziatrici, quindi con potenziali conseguenze negative in termini di restrizioni di credito da parte del sistema bancario.

Aggiungiamo nuove regole in materia di accantonamenti prudenziali (c.d. Calendar provisioning che impone una (preoccupante) sistematica ed accelerata copertura integrale del credito rilasciato che non sia più in stato di “bonis”, già (!) a partire dai c.d. UTP-Unlikely to Pay (inadempienze probabili) e ovviamente alle Sofferenze (crediti non-performing):

  • al massimo 3 anni per la parte di crediti non-garantiti (“unsecured”),
  • fino a 7 o 8 anni per la parte di crediti garantiti (“secured”).

 

Gli ultimi orientamenti dell’E.B.A., da febbraio 2021

Ai fini delle segnalazioni di vigilanza - e oramai la Vigilanza bancaria è sotto la BCE - gli istituti di credito  devono seguire le indicazioni dell’EBA che, in ambito di Linee guida sulle moratorie legislative e non legislative sui rimborsi dei prestiti applicate alla luce della crisi da Covid-19” (EBA/GL/2020/02):

  • pubblicate il 2 aprile 2020,
  • aggiornate il 25 giugno 2020
  • “re-interpretate” il 29 gennaio 2021

I) ha esteso dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021l’orientamento che consente di continuare a non considerare le moratorie-PMI legislative o non legislative come moratorie individuali, alle quali andrebbero applicate le nuove regole sul default bancario in vigore dal 1° gennaio 2021;

II) ha permesso di non classificare le moratorie-PMI moratorie-PMI legislative o non legislative come “forbearance measures”, secondo le definizioni standard di regolamentazione europea in vigore.

Ne consegue (I) che per le imprese “in bonis” ante pandemia e, in seguito, interessate da difficoltà finanziaria indotta dall’emergenza sanitaria è stato consentito agli istituti finanziatori di concedere sospensioni/moratorie senza* necessità di classificazione automatica dei crediti in “default”.

Ne consegue (II) che le medesime esposizioni creditizie non devono* essere classificate tra le esposizioni “oggetto di tolleranza per le quali - in condizioni standard – si rende necessario un passaggio obbligato (monitoraggio) di 12 o 24 mesi di assoluta regolarità prima di poter tornare ad una classificazione di “bonis”.

A fronte di irregolarità durante tale periodo di stretto monitoraggio (probation period) un credito oggetto di tolleranza/concessione (definito dunque come forbearance-non-perforning) sarebbe destinato a classificazione di Esposizioni ristrutturata, cioè “esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) e si origini una perdita.

 

TUTTAVIA**, prima delle ultime interpretazioni di EBA, tra le condizioni per poter beneficiare della flessibilità nell’applicazione delle regole in materia di “default” da parte delle banche, avremmo considerato:

  • il fatto che la moratoria debba essere concessa entro il 31 marzo 2021,
  • la moratoria non deve superare i 9 mesi di concessione,
  • la banca finanziatrice deve dimostrare di avere adottato un solido processo per effettuare una “valutazione della potenziale improbabilità di pagamento del debitore soggetto a una moratoria legislativa o non legislativa.

FORTUNATAMENTE** – e aggiungiamo anche a seguito delle ampie pressioni esercitate sul Regolatore europeo a cura delle Associazioni di Imprese italiane e di ABI, dopo delle ultime interpretazioni di EBA il limite dei 9 mesi si applica solo alle moratorie concesse dopo il 30 settembre 2020.

Quindi:

  • ESEMPIO 1: per una Moratoria concessa il 01/10/2020, con il termine di 9 mesi si “arriva salvi” al 30/06/2021 e il trattamento “di grazia” previsto da EBA si applica fino a tale data, che coincide con la cadenza della moratoria;
  • ESEMPIO 2: per una Moratoria concessa il 01/05/2020 (cioè prima del 30 settembre 2020), con durata di 12 mesi si “arriva salvi” al 30/05/2021 e il trattamento “di grazia” previsto da EBA si applica a tutto il periodo di moratoria;
  • ESEMPIO 3: per una Moratoria concessa prima del 30 settembre 2020 per un periodo di durata minore di 9 mesi, ad esempio tra il 1° giugno ed il 30 novembre (soli 6 mesi), il trattamento “di grazia” previsto da EBA si applica per i 6 mesi e può essere richiesto in occasione di un’ulteriore moratoria, ma solo per ulteriori 3 mesi.

**SE SI VA OLTRE il trattamento “di grazia” previsto da EBA, ove venga accordata dalla banca finanziatrice una ULTERIORE moratoria, essa dal 1° aprile 2021 in poi sarà trattata come una misura di moratoria individuale e troveranno applicazione le citate previsioni “ordinarie” in materia di:

  • definizione di default,
  • forbearance,
  • credito “ristrutturato”

e nel conteggio dei (fatidici) 9 mesi, occorre anche deve tenere conto di eventuali giorni già decorsi di arretrato di pagamento.

L’impresa DEVE QUINDI DARE DIMOSTRAZIONE di poter tornare - con mezzi propri - al regolare servizio del debito.

 

Mai come in questa fase occorre prestare la massima attenzione a tutte le linee di credito a disposizione dell’impresa.

Oltre alle linee in moratoria, occorre considerare le operazioni attivate - in urgenza - in corso di 2020, così come serve un’attenta analisi della effettiva capacità di rimborso dei debiti finanziari complessivi dell’impresa. Si tratta di un’attività tutt’altro che semplice e che è meglio condurre con la assistenza di personale qualificato, quale quello che si incontra nell’assistenza professionale offerta dai Confidi:

  • check-up finanziario
  • riconciliazione della propria Posizione Finanziaria ed esposizione in Centrale dei Rischi
  • verifica della situazione di “cassa” e di tesoreria
  • verifica del piano di business e delle numeriche prospettiche d’impresa.

VALE RICORDARE in questo contesto la previsione esplicita di Banca d'Italia per gli Intermediari Finanziari in merito all’applicazione delle Disposizioni di vigilanza di cui alla Circolare n. 288/2015 (Aggiornamento del 11febbraio 2021, CAPITOLO 5 – RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO) in tema di Moratorie di pagamento.

Viene fornito dalla Banca d'Italia un chiarimento su quale debba essere il trattamento prudenziale che gli Intermediari Finanziari applicano alle esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento applicate alla luce della crisi Covid-19

Ai fini del trattamento prudenziale da applicare alle esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento adottate in risposta alla crisi Covid-19, gli intermediari finanziari fanno riferimento ai criteri previsti dagli “Orientamenti dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19” (EBA/GL/2020/02), come da ultimo modificati dagli Orientamenti EBA/GL/2020/15, salvo quanto di seguito specificato: il limite di 9 mesi alla durata complessiva della moratoria [di cui al par. 10-bis degli Orientamenti] non si applica alle esposizioni oggetto di moratorie concesse o rinnovate dopo il 30 settembre 2020 da parte di intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o soggetti a vigilanza consolidata ai sensi del CRR e da gruppi finanziari.

Resta fermo tuttavia per gli Intermediari Finanziari:

  • l’obbligo di valutare accuratamente nel continuo le esposizioni oggetto di moratorie generali di pagamento
  • per identificare in modo tempestivo l’emersione di indicatori di “improbabilità di adempiere” da parte del debitore (“unlikeliness to pay”) ai fini della classificazione in stato di default delle esposizioni (cfr. art. 178 del Regolamento n. 575/2013 come richiamato dalla Circolare n. 288/2015, Titolo IV, Capp. 5 e 6).