NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT BANCARIO: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO
  • 17 dicembre 2020

NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI DEFAULT BANCARIO: CONOSCERLE PER AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO

Con il 1 gennaio 2021 tutti gli Istituti di credito italiani sono chiamati ad applicare le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un'obbligazione verso la banca (cosiddetto “default”) introdotte dall'Autorità Bancaria Europea [EBA] con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell'UE.

Le nuove norme in Area UE sono state adottate negli anni recenti (Regolamento UE 5751/2013 Capital requirement Regulation Art. 178; Linee-guida EBA del 28/09/2016; Regolamento delegato UE della Commissione n. 171/2017 sui criteri per la determinazione dei c.d. inadempimenti rilevanti).

Alcuni grandi Gruppi bancari hanno iniziato ad applicare in Italia le nuove norme UE già a far data dal 01/01/2020, ma con il 01/01/2021 tutti gli Intermediari bancari e finanziari italiani dovranno uniformarsi.

 

ll default è in sostanza l’accertamento di un inadempimento ad una data scadenza da parte del debitore bancario; tale evento obbliga la Banca ad azionare più procedure tra loro interconnesse:

I) la valutazione della effettiva capacità di rimborso del debitore (senza dover ricorrere alla attivazione di eventuali garanzie a presidio dell’operazione);

II) l’aggiornamento della classificazione (o anche staging) della controparte debitrice;

III) il ricalcolo degli assorbimenti di capitale (tramite i c.d. accantonamenti prudenziali );

IV) il ricalcolo delle possibilità di credito - in base alle proprie policy creditizie - che impattano:

    • sul pricing delle future concessioni/rinnovi,
    • o (addirittura) sulla effettiva possibilità di concedere nuovo credito al Cliente o acconsentire al rinnovo di linee che giungono a scadenza,
    • nonché sulla possibilità (o meno) di aderire a forme di moratoria dei debiti.

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ

1) Le soglie di rilevanza

Sulla base della nuova normativa europea una Esposizione viene classificata in stato di default (quindi di inadempienza) se vengono superate ENTRAMBE le seguenti due soglie di rilevanza per oltre 90 giorni (di calendario) consecutivi:

I) in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni dei segmenti di clientela c.d. Retail, cioè “al dettaglio”, si tratta delle persone fisiche e delle PMI che presentano esposizioni verso la banca per ammontare complessivo inferiore a € 1/MLN; tale limite di euro 100 cresce a euro 500 per le altre esposizioni (cioè di imprese-non-retail);

II) in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del Cliente verso la Banca.

 

Cosa cambia rispetto alla normativa attuale?

Vi è sicuramente un inasprimento della norma, in quanto la previsione attuale prevede la classificazione a default dell’Esposizione in arretrato per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni verso la banca.

Viene introdotto uno “spiraglio” minimo per la clientela Retail (perone fisiche e PMI con debiti fino a € 1/MLN): è consentito che “non sia automaticoil trascinamento della classificazione a default dalla singola Esposizione al Cliente. Si tratta di una possibilità concessa alle Banche, dipende dalle autonome politiche creditizie: nel caso di PMI, con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non necessariamente determina l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso il medesimo intermediario. Per queste tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito. In questo caso, il default di una singola esposizione non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre esposizioni che l’impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l’arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.

 

2) Il divieto di compensazione

La compensazione su iniziativa della banca non è più consentita: la Banca è tenuta a classificare l’Esposizione in default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

 

Cosa cambia rispetto alla normativa attuale?

Vi è sicuramente un inasprimento della norma, in quanto la previsione attuale consente la compensazione degli importi scaduti (importi fuori-fido, sconfinamenti non autorizzati, rate impagate, parzialmente o integralmente) con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente.

Si pensi al caso di una Rata di un finanziamento non pagata per oltre 3 mesi (=90 gg.) a fronte di una disponibilità inutilizzata di affidamento per cassa.

 

3) La segnalazione a sistema

Lo stato di default dell’Esposizione permarrà in Centrale dei Rischi per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l’esposizione in default. Durante tale periodo, la banca valuta il comportamento e la situazione finanziaria dell’impresa e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare l’impresa in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultima sia effettivo e permanente.

 

Cosa cambia rispetto alla normativa attuale?

Vi è sicuramente un inasprimento della norma, in quanto la previsione attuale prevedeva che lo stato di default venisse meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dello sconfinamento di conto corrente.

 

4) La classificazione a default è “contagiosa”

Con riferimento alle obbligazioni congiunte (“cointestazioni”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:

  • se una-esposizione-in-cointestazione è in default: il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari;
  • se tutti-i-cointestatari sono in default: il contagio si applica automaticamente alle esposizioni in cointestazione.

 

 Cosa cambia rispetto alla normativa attuale?

Vi è sicuramente un inasprimento della norma, in quanto la versione attuale non prevedeva automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte ("cointestazioni").

 

5) La classificazione in default è anche contagiosa a livello di Gruppo bancario

La classificazione a default deve essere valutata a livello di Gruppo bancario: non  è più consentito che un Cliente sia classificato in default presso una Banca/Società  del  gruppo e non lo sia presso un'altra.

 

 riferimento alle obbligazioni congiunte (“cointestazioni”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:

  • se una-esposizione-in-cointestazione è in default: il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari;
  • se tutti-i-cointestatari sono in default: il contagio si applica automaticamente alle esposizioni in cointestazione.

 

 Cosa cambia rispetto alla normativa attuale?

Vi è sicuramente un inasprimento della norma, in quanto la versione attuale prevedeva che la classificazione a default di un Cliente presso una Istituto del Gruppo bancario non comporti automaticamente la classificazione a default presso tutte le Banche e Società del Gruppo bancario.

 

6) La rimodulazione dell'affidamento (moratorie, misure di forbearance cioè “di tolleranza”) non è più neutra.

Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali, nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse dalle banche a imprese che si trovano -o sono in procinto di trovarsi- in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca.

La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l’operazione di rinegoziazione del debito del Cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che l’impresa beneficiaria non si trova in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In questa fattispecie la banca non segnalerà alla Autorità di Vigilanza l’Esposizione come in default oggetto di misura di tolleranza. Questo può ad esempio essere il caso di un’operazione di sospensione o allungamento del finanziamento, realizzata ai sensi dell’Accordo per il Credito 2020, nell’eventualità in cui la banca possa sostenere che l’impresa non avrebbe comunque avuto problemi nel servizio del debito.

 

Tuttavia se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la Banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all’1%), questa è costretta a classificare l’esposizione in default.

Un’impresa che, nonostante abbia ricevuto misure di tolleranza sul proprio debito, venga poi comunque classificata in default, dovrà osservare prescrizioni aggiuntive, per uscire da tale stato. In ogni caso, deve trascorrere almeno un anno dal momento della concessione della misura.

 

Cosa cambia rispetto alla normativa attuale?

Vi è sicuramente un inasprimento della norma, in quanto la versione ante 01/01/2021 prevedeva che la rimodulazione dell'affidamento non comportasse automaticamente la classificazione a default dell’Esposizione.

 

È quindi necessario CONOSCERE gli aspetti essenziali della novellata normativa UE di 'Definizione di Default' per evitare che uno sconfinamento sul conto corrente o arretrati di pagamento - anche di piccolo importo - comportino una classificazione a default per effetto dei criteri più stringenti rispetto alla normativa in vigore, con effetti assai rilevanti per la “bancabilità” presente e futura delle Micro-PMI.

Vi invitiamo a consultare la Guida allegata al presente contenuto, elaborata da Confcommercio unitamente ad ABI.

 

Ricordiamo, infine, la ASSISTENZA FINANZIARIA DI BASE che è implicita nella attività quotidiana dei Confidi e che costituisce una fondamentale misura di supporto in questa importante fase di cambiamento.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

EBA/GL/2016/07   "Linee   Guida   sull'applicazione   della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013.

 

EBA/RTS/2016/06  "Nuove  tecniche di  regolamentazione relative  alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" che integrano il Regolamento Delegato UE n. 17/20018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.