Operative dal 19 giugno le novità previste dalla legge di conversione del DL Liquidità (L. 40/2020)
  • 20 giugno 2020

Operative dal 19 giugno le novità previste dalla legge di conversione del DL Liquidità (L. 40/2020)

A seguito dell'intervenuta autorizzazione della Commissione europea - con comunicazione C(2020) 4125 del 16 giugno 2020 in riferimento alla misura di aiuto SA.57625 - “Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI – Amendment to the scheme SA.56966” sul nuovo regime di aiuto introdotto dalla L. n.° 40/2020 (di conversione del "DL LIquidità") e con le conseguenti Circolari n. 12 e n. 13 di MCC, soggetto gestore del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/1996) a far data dal 19.06.2020 sarà possibile le PMI (e soggetti equivalenti) presentare richieste di finanziamento bancario sulle diverse misure previste dall’art. 13, comma 1 del D.L. Liquidità.

Partiamo dal prodotto più "gettonato" in questa (ampia) fase interlocutoria, con riferimento alla misura di cui alla Lettera "m" con il debutto della sua ri-formulazione, a seguito delle legge di conversione:

#) importo ampliato fino a euro 30mila

#) e con durata fino a 10 anni.

Partiamo quindi dalle novità (parecchie) per queste operazioni - c.d. "micro-prestiti" - per le quali è riconosciuta una garanzia diretta e una riassicurazione del Fondo pari al 100% di nuovi finanziamenti.

Le principali novità riguardano:

I) l’ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10 anni, sempre con preammortamento iniziale di almeno 24 mesi ;
II) limporto massimo del finanziamento garantibile, che passa da 25.000 a 30.000 euro;
III) l'ampliamento dei parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario).

E' qui allegata la nuova modulistica dedicata (in sostituzione e aggiornamento del c.d. Allegato 4-bis) con una autocertificazione “rafforzata, relativa a:

 - dati aziendali dichiarati,

 - correttezza fiscale,

 - rispetto delle norme antimafia,

che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).

Vengono quindi integrati gli elementi di base per la quantificazione dell’importo finanziabile, prevedendo la possibilità che sia preso a riferimento, alternativamente:

- il 25% del fatturato totale del beneficiario,

- il doppio della sua spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti),

come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanziaovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione

Si amplia, così, anche la possibilità di ricorso all’autocertificazione, precedentemente circoscritta ai soli casi di beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

I predetti importi sono dichiarati dal soggetto beneficiario finale nell’Allegato 4bis e il soggetto finanziatore non è tenuto alla loro verifica.
Il fatturato è inteso nella sua accezione civilistica e, pertanto, si fa riferimento ai “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui all’articolo 2425, lettera A), punto 1) del codice civile.
La richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo può anche essere presentata sulla base della vecchia versione dell’Allegato-4bis già acquisita dal soggetto richiedente, qualora l’importo del finanziamento non sia superiore al 25% dell’importo dei ricavi dichiarato dal soggetto beneficiario finale nel medesimo Allegato-4bis.

La durata massima dei finanziamenti viene ampliata fino a 10 anni, rispetto ai 6 anni previsti nel decreto legge originario; resta confermato l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione.

Quanto ai soggetti beneficiari, tali finanziamenti possono essere concessi in favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (partite IVA) nonché - novità da legge di conversione - di:

  • associazioni professionali, società tra professionisti,
  • nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Viene anche semplificato il calcolo per l’individuazione del tasso di interesse massimo applicabile a tali finanziamenti, che non potrà essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%.


Infine, la garanzia può essere concessa in favore dei beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate deteriorate (inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) o che siano state oggetto di moratorie e di misure di concessione, a condizione che - alla data della richiesta del finanziamento – tali esposizioni non siano più classificabili come “deteriorate [ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013].

“La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo”.

 

Ai soggetti beneficiari a cui è stato concesso un finanziamento di cui alla lettera m) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, viene data la possibilità – con l’inserimento della lettera m-bis) - di richiedere con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla stessa legge di conversione.

Analizziamo i diversi casi di adeguamento che si possono presentare:

CASO 1) 

Non ho ancora fatto domanda per il micro-prestito garantito al 100%

Mi rivolgo alla mia banca per richiedere il prestito fino a € 30.000 di importo e con durata fino a 10 anni (di cui 24 mesi di pre-ammortamento sono obbligatori).

CON LA BANCA: sottoscrizione della documentazione bancaria per il nuovo finanziamento e del nuovo modulo di Allegato 4-bis;

CON IL FONDO: La banca, a partire dal 19.06.2020, presenta al Fondo il nuovo modulo di Allegato 4-bis sottoscritto dal cliente per la richiesta di garanzia statale al 100%.

 

CASO 2) 

Ho presentato domanda di finanziamento con le “vecchie regole” (25.000 euro a 6 anni), è stato ammesso alla garanzia del Fondo, ma non ha ancora ricevuto l'erogazione

Mi rivolgo alla banca per adeguare la richiesta alle nuove condizioni (max 30.000 euro in massimo 10 anni)

CON LA BANCA: sottoscrizione, a partire dal 19.06.2020,della documentazione bancaria per l'adeguamento del prestito

CON IL FONDO:La banca non deve inviare al Fondo un nuovo modulo sottoscritto dal cliente (a meno che l'impresa richiedente operi in settore caratterizzato da ciclo produttivo ulra-annuale. . . )

 

CASO 3) 

Mi è già stato erogato il finanziamento garantito secondo le "vecchie regole" (max 25mila euro a durata massima di 6 anni)

Mi rivolgo alla banca per adeguare la richiesta alle nuove condizioni (max 30.000 euro in massimo 10 anni)

CON LA BANCA: stipula di un nuovo finanziamento che estingue il precedente o sottoscrizione di un addendum per aumentare il prestito a 30mila euro: avrò un solo contratto e un solo piano di ammortamento da onorare.

CON IL FONDO: la banca non deve inviare al Fondo un nuovo modulo sottoscritto dal cliente (a meno che l'impresa richiedente operi in settore caratterizzato da ciclo produttivo ultra-annuale. . . )

 

CASO 4) 

Mi è già stato erogato il finanziamento garantito secondo le "vecchie regole" (max 25mila euro a durata massima di 6 anni)

Mi rivolgo alla banca per adeguare la richiesta alle nuove condizioni (max 30.000 euro in massimo 10 anni)

CON LA BANCA: sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento che integrerà la somma già corrisposta: avrò due contratti distinti: uno vecchio da 25mila euro e uno nuovo da 5mila e due piani di ammortamento distinti.

CON IL FONDO: la banca deve inviare al Fondo un nuovo modulo.

 

CASO 5) 

Mi è già stato erogato il finanziamento MA senza chiedere la garanzia del Fondo

Mi rivolgo alla banca per chiedere la garanzia sul finanziamento già erogato e l'innalzamento dell'importo del finanziamento (max 30.000 euro in massimo 10 anni).

CON LA BANCA: sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento che estingue il precedente oppure sottoscrizione di un addendum per innalzare il finanziamento a 30mila euro: avrò un solo contratto e un nuovo piano di ammortamento.

CON IL FONDO: la banca deve inviare al Fondo il nuovo modulo per la richiesta di garanzia.

 

CASO 6) 

Mi è già stato erogato il finanziamento MA senza chiedere la garanzia del Fondo

Mi rivolgo alla banca per chiedere la garanzia sul finanziamento già erogato e l'innalzamento dell'importo del finanziamento (max 30.000 euro in massimo 10 anni).

CON LA BANCA: sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento che integrerà la somma già corrisposta: avrò due contratti distinti: uno vecchio da 25mila euro e uno nuovo da 5mila e due piani di ammortamento distinti da onorare.

CON IL FONDO:La banca deve inviare al Fondo due moduli separati per la richiesta di garanzia, uno per ciascun contratto di finanziamento.

 

Lettera "m" e "m-bis": sia le richieste di conferma della garanzia del Fondo che le nuove richieste di ammissione alla garanzia del Fondo:

 - sono concesse automaticamente,

 - gratuitamente,

 - senza valutazione da pate del "Fondo Centrale"

e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti e assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, anche senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore.

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Per le altre operazioni :

si conferma quanto già previsto alla lettera n) vale a dire la possibilità che un Confidi rilasci una garanzia a valere sul Temporary Framework:

 - per un importo pari alternativamente a uno dei numeri 1) e 2) della lettera c),

 - per un periodo non superiore a 6 anni,

 - con un premio di garanzia che tenga conto dei soli costi di istruttoria e gestione

pari al 100% del finanziamento con riassicurazione al 90% per nuova finanza

o pari al 100% riassicurato all’80% nei casi di rinegoziazione e/o consolidamento. In quest’ultimo caso, a seguito dell’intervento della Commissione Europea, la garanzia del Fondo interviene a copertura della sola quota di credito aggiuntivo indicata alla lettera e), vale a dire “almeno il 25% di credito aggiuntivo”.

 

Alla lettera c) è stata confermata l’applicazione del punto 3 bis) che prevede per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultra-annuali che l’importo totale del finanziamento non può superare l’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.
Ai sensi delle lettere c) + d)prima parte il Confidi può operare a valere del Temporary Framework e quindi per un periodo non superiore ai 6 anni e per un importo che non può superare alternativamente uno dei quattro numeri previsti alla lettera c), rilasciando una garanzia al 90% con riassicurazione al 100%.
Ai sensi della lettera d)seconda parte, nel caso in cui le operazioni finanziarie non abbiano le caratteristiche di tempo e durata previste nelle lettere c) e d) e quindi per un periodo di tempo anche superiore ai 10 anni e per un importo fino a 5 milioni di euro, il Confidi può operare in “de minimis” con una copertura in riassicurazione pari al 90%
Tenuto conto che la legge di conversione ha previsto la possibilità di cumulo tra la garanzia del Fondo e quella del Confidi, questo può intervenire in “de minimis” rilasciando una garanzia del 100% con riassicurazione e controgaranzia all’80%, oppure nella formula dell’80% fondo di garanzia + 20% Confidi.


Ai sensi della lettera e) ante conversione in legge il Confidi poteva rilasciare una garanzia massima dell'80% riassicurato al 90% a fronte di operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento su finanziamenti in essere non già garantiti dal Fondo e/o erogati dal medesimo soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario, purché il nuovo finanziamento prevedesse credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento. A seguito della conversione in legge, la percentuale di credito aggiuntivo deve essere almeno pari al 25% e il soggetto finanziatore deve attestare al Fondo la riduzione del tasso di interesse applicata, intesa come riduzione rispetto al tasso di interesse sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento (tasso medio in caso di più finanziamenti).
Nel caso in cui le operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento abbiano ad oggetto finanziamenti in essere già garantiti dal Fondo e/o erogati da un diverso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte di un diverso gruppo bancario, i requisiti del credito aggiuntivo e della riduzione del tasso devono essere rispettati solo se la garanzia del Fondo è richiesta a valere sul Temporary Framework (oltre agli altri requisiti di importo e durata dell'operazione); nel caso in cui i predetti requisiti non siano rispettati, la garanzia del Fondo potrà essere richiesta ai sensi del Regolamento "de minimis".

 

Ai sensi della lettera g-bis) la garanzia del Fondo è concessa anche alle imprese che, alla data di richiesta della garanzia, presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “deteriorate” (ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008):

 - inadempienze probabili

 - esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate  

 -MA a condizione che tale classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.

Rimangono comunque escluse le esposizioni classificate come “sofferenze”.

g -bis ) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate , purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.

 

Ai sensi della lettera g-ter) la garanzia del Fondo è concessa - con esclusione delle operazioni di rinegoziazione di cui alla lettera e) - per beneficiari che presentano esposizioni “deteriorate” (classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e che sono state oggetto di misure e che sono state oggetto di misure di concessione o di moratoria: in tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni:

  • non sono più classificabili come esposizioni deteriorate,
  • non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione
  • e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

 

Ai sensi della lettera g-quater) la garanzia del Fondo è concessa anche prima che sia  trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate anche alle imprese che:

 - in data successiva al 31 dicembre 2019,

  • sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
  • hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 -bis del citato regio decreto n. 267 del 1942
  • o hanno presentato un piano ai sensi dell’articolo 67 del medesimo regio decreto,

purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione

e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

 

Ribadiamo infine:

ai sensi del DL sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.