Per il Fondo di Garanzia PMI prorogate fino al 31.12.2023 le norme transitorie di funzionamento
  • 5 gennaio 2023

Per il Fondo di Garanzia PMI prorogate fino al 31.12.2023 le norme transitorie di funzionamento

Con la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 392 della L. 29 dicembre 2022, n.197) è prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

Ricordiamo i punti salienti di tale disciplina:

1. importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria pari a 5 milioni di euro;

è sospesa l’istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano le imprese c.d. “mid-cap” e PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro che presentano richiesta di agevolazione ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle Disposizioni Operative del Fondo, in attesa dell’autorizzazione di un nuovo metodo di calcolo dell’aiuto applicabile per le garanzie concesse in favore di tali imprese.

2. definizione della fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria attraverso l’applicazione del modello di valutazione del Fondo,

il quale dovrà essere necessariamente alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari che con i dati andamentali dell’impresa beneficiaria;


3. ammissibilità delle imprese beneficiarie rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione del Fondo;


4. percentuali massime di garanzia pari:

a) all’80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art.6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alla riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore del soggetto garante a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;


b) all’80% per le operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alla riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore del soggetto garante a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;


c) all’80% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alla riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore del soggetto garante a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;


d) al 60% per le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione. Con riferimento alla riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potranno mai essere superiori all’80%.

Si rammenta che per tutti i casi di cui sopra, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017, ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non-sia-autorizzato.

 

La Legge di Bilancio 2023 ha inoltre prorogato il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina disciplinato dall’articolo 1, comma 55-bis della Legge di Bilancio 2022, che prevede:

1. l’innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi, in favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti;
2. gratuità dell’intervento del Fondo, nei confronti delle imprese che realizzano gli interventi al punto A e che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

Non essendo previsto un termine ultimo per la misura, i soggetti richiedenti potranno continuare a presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi dell’art.3, comma 3 del Decreto-legge del 23 settembre 2022, n.144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 ( “DL Aiuti ter”). Per tali richieste di garanzia, l’importo del finanziamento dovrà essere definito sulla base delle fatture effettivamente emesse nell’ultimo trimestre 2022.

 

Infine, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2022) 9930 del 20 dicembre 2022 in riferimento alla misura di aiuto SA.105124 (2022/N) – TCF: Loan guarantees forSMEs and small mid-caps (amendments to SA.103403), le garanzie di cui all’articolo 1, commi 55 e 55-bis, della Legge di bilancio 2022, e quelle di cui all’articolo 3, comma 3, del DL Aiuti ter, sono concesse a valere sulla Sezione 2.2. del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia ( “Temporary Crisis Framework” o “TCF” ) qualora siano rispettate le relative condizioni di ammissibilità.

In alternativa - fatta eccezione per le operazioni di cui all’articolo 1, comma 55-bis, della legge di Bilancio 2022 - la garanzia del Fondo può essere comunque concessa ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi dei Regolamenti di esenzione, così come definiti nelle Disposizioni Operative del Fondo.