Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del
  • 8 giugno 2020

Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del "DL Liquidità" - Legge 5 giugno 2020, n.40

La legge di conversione n. 40 del 05 giugno 2020 apporta diverse modifiche alle molteplici iniziative di finanziamento con garanzia pubblica.

Partiamo dalle disposizioni che interessano l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI (articolo 13, comma 1).

Art. 13, co. 1 lettera "m" - finanziamenti con Garanzia 100%
Le principali novità - cui dovranno fare riferimento i soggetti che presenteranno la domanda dopo l’entrata in vigore della legge di conversione - riguardano:

1) l’ampliamento della durata massima del finanziamento da 6 a 10 anni, sempre con preammortamento iniziale di almeno 24 mesi ;
2) l’importo massimo del finanziamento garantibile, che passa da 25.000 a 30.000 euro;
3) l'ampliamento dei parametri ai fini del calcolo dell’importo garantibile (il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario).

Sarà necessria una nuova modulistica dedicata (in sostituzione/aggiornamento del c.d. Allegato 4-bis) in corso di predisposizione da parte di MCC per la novità introdotta dalla presentazione di una autocertificazione “rafforzata”, relativa a:

 - dati aziendali dichiarati,

 - correttezza fiscale,

 - rispetto delle norme antimafia,

che sposta a carico del richiedente la responsabilità della veridicità delle informazioni ed esonera gli istituti di credito dall’esame del merito di credito del richiedente (dovranno comunque essere assolti gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio).

 

A seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione, al comma 1, lett. m) viene per i c.d. "microprestiti" innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro l’importo massimo dei finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia PMI.

Vengono inoltre integrati gli elementi di base per la quantificazione dell’importo finanziabile, prevedendo la possibilità che sia preso a riferimento, alternativamente:

- il 25% del fatturato totale del beneficiario,

- il doppio della sua spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti),

come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione. 

Si amplia, così, anche la possibilità di ricorso all’autocertificazione, precedentemente circoscritta ai soli casi di beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019.

 

La durata massima dei finanziamenti viene allungata fino a 10 anni, rispetto ai 6 anni previsti nel decreto legge originario; resta confermato l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione.

Quanto ai soggetti beneficiari, tali finanziamenti possono essere concessi in favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (partite IVA) nonché – come esplicitato con una modifica approvata alla Camera - di associazioni professionali, società tra professionisti, nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Viene anche semplificato il calcolo per l’individuazione del tasso di interesse massimo applicabile a tali finanziamenti, che non potrà essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%.

Inoltre, la garanzia può essere concessa in favore dei beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate deteriorate o che siano state oggetto di moratorie, a condizione che - alla data della richiesta del finanziamento – tali esposizioni non siano più classificabili come “deteriorate”.


Ai soggetti beneficiari a cui è stato concesso un finanziamento di cui alla lettera m) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, viene data la possibilità – con l’inserimento della lettera m-bis) - di richiedere con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla stessa legge di conversione.